Condizioni generali di acquisto

§ 1

Generale - Ambito di applicazione

  1. Si applicano esclusivamente i nostri Termini e Condizioni d'Acquisto; non riconosciamo i termini e le condizioni del fornitore che siano in contrasto con i nostri Termini e Condizioni d'Acquisto o che si discostino da essi, a meno che non ne abbiamo espressamente accettato la validità per iscritto. I nostri Termini e Condizioni d'Acquisto si applicano anche se accettiamo senza riserve la fornitura del fornitore sapendo che i termini e le condizioni del fornitore sono in conflitto con i nostri Termini e Condizioni d'Acquisto o si discostano da essi.
  2. Tutti gli accordi presi tra noi e il fornitore ai fini dell'esecuzione del presente contratto, al momento della stipula, devono essere riportati per iscritto nel presente contratto. I nostri dipendenti non sono autorizzati a prendere accordi verbali che si discostino dal contratto scritto.


§ 2

Offerta - Riservatezza

  1. Ci riserviamo i diritti di proprietà e di copyright su illustrazioni, disegni, calcoli e altri documenti; essi non possono essere resi accessibili a terzi senza il nostro esplicito consenso scritto. Essi devono essere utilizzati esclusivamente per la produzione sulla base del nostro ordine; dopo il completamento dell'ordine devono essere restituiti a noi senza essere richiesti. Devono essere tenuti segreti a terzi. L'obbligo di segretezza non si applica se e nella misura in cui le informazioni sono diventate di dominio pubblico senza violazione degli obblighi di segretezza o devono essere divulgate per ordine del tribunale o delle autorità.


§3

Prezzi - condizioni di pagamento

  1. Il prezzo indicato nell'ordine è vincolante. Se non diversamente concordato per iscritto, il prezzo include la consegna "franco domicilio", compreso l'imballaggio. La restituzione dell'imballaggio richiede un accordo speciale.
  2. Paghiamo, se non diversamente concordato per iscritto, entro 30 giorni dalla consegna.


§ 4

Tempi di consegna

  1. I tempi di consegna indicati nell'ordine sono vincolanti e si riferiscono alla fornitura della merce.
  2. Il fornitore è tenuto a informarci immediatamente per iscritto se si verificano o si manifestano circostanze che indicano che il termine di consegna stabilito non può essere rispettato. In caso di ritardo nella consegna, oltre ai diritti previsti dalla legge, abbiamo il diritto, a nostra discrezione, di detrarre dal prezzo l'1% del valore dell'ordine della merce interessata dal ritardo per ogni settimana di ritardo, a condizione che venga dimostrato un danno maggiore.
  3. In caso di ritardo nella consegna, ci spettano i diritti previsti dalla legge. In particolare, dopo l'infruttuosa scadenza di un termine ragionevole, nella misura in cui la fissazione di un termine non sia dispensabile in base alle disposizioni di legge, abbiamo il diritto di richiedere il risarcimento dei danni in luogo dell'adempimento e la rescissione. Se chiediamo un risarcimento, il fornitore ha il diritto di dimostrarci che non è responsabile dell'inadempimento.


§ 5

Trasferimento del rischio

Se non diversamente concordato per iscritto, la consegna avviene franco domicilio. Il rischio di perdita o danneggiamento accidentale della merce passa a noi al momento della consegna nel luogo di destinazione. Restano ferme le disposizioni di legge in caso di mancata accettazione.


§ 6

Ispezione dei difetti - responsabilità per i difetti

  1. Siamo obbligati a controllare la merce per verificare eventuali differenze di qualità e quantità entro un periodo di tempo ragionevole.
  2. Abbiamo il diritto di rivendicare integralmente i diritti previsti dalla legge per i difetti; in ogni caso, abbiamo il diritto di richiedere al fornitore, a nostra discrezione, l'eliminazione del difetto o la consegna di un nuovo articolo. Ci riserviamo espressamente il diritto di richiedere il risarcimento dei danni, in particolare il risarcimento dei danni al posto della prestazione.
  3. Il periodo di prescrizione è di 36 mesi, calcolati a partire dal trasferimento del rischio. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di prescrizione in caso di rivalsa del fornitore.


§ 7

Responsabilità civile da prodotto - Indennizzo - Copertura assicurativa di responsabilità civile

  1. Nella misura in cui il fornitore è responsabile dei danni al prodotto, è tenuto a risarcirci dalle richieste di risarcimento danni da parte di terzi, nella misura in cui la causa rientra nella sua sfera di controllo e organizzazione ed è esso stesso responsabile nei confronti di terzi.
  2. All'interno del sito mirino della sua responsabilità per i casi di danno ai sensi del paragrafo (1), il fornitore sarà inoltre tenuto a rimborsare le spese derivanti da o in relazione a una campagna di richiamo da noi effettuata. Informeremo il fornitore sul contenuto e su mirino delle misure di richiamo da attuare - per quanto possibile e ragionevole - e gli daremo la possibilità di commentare. Restano impregiudicati gli altri diritti legali.
  3. Il fornitore si impegna a mantenere un'assicurazione di responsabilità civile sui prodotti con una copertura forfettaria di 10 milioni di euro per danni alle persone/alle cose; se abbiamo diritto a ulteriori richieste di risarcimento, queste rimangono inalterate.


§ 8

Diritti di protezione

  1. Il fornitore si impegna a consegnare la merce libera da diritti di terzi.
  2. Se un terzo avanza una richiesta di risarcimento nei nostri confronti sulla base di uno dei suoi diritti, il fornitore è tenuto a risarcirci da tali richieste. Ciò non vale se il fornitore non è responsabile della violazione dei diritti e se, in caso di diligenza commerciale, non avrebbe dovuto esserne a conoscenza al momento della consegna. Senza il consenso del fornitore, non siamo autorizzati a prendere accordi con il terzo, in particolare a concludere una transazione.
  3. L'obbligo di indennizzo del fornitore si riferisce a tutte le spese da noi necessariamente sostenute da o in relazione alla richiesta di risarcimento da parte di terzi.


§ 9

Riserva di proprietà - Accantonamento - Strumenti

  1. Nella misura in cui forniamo parti al fornitore, ne conserviamo la proprietà. La lavorazione o la trasformazione da parte del fornitore sarà effettuata per noi. Se la nostra merce soggetta a riserva di proprietà viene lavorata con altri articoli non di nostra proprietà, acquisiremo la comproprietà del nuovo articolo nel rapporto tra il valore del nostro articolo (prezzo di acquisto più IVA) e gli altri articoli lavorati al momento della lavorazione.
  2. Se l'articolo da noi fornito viene mescolato in modo indissolubile con altri articoli non di nostra proprietà, acquisiremo la comproprietà del nuovo articolo in proporzione al valore dell'articolo soggetto a riserva di proprietà (prezzo di acquisto più IVA) rispetto agli altri articoli mescolati al momento della mescolanza. Se la miscelazione avviene in modo tale che l'articolo del fornitore deve essere considerato l'articolo principale, si intende che il fornitore ci trasferisce la comproprietà su base proporzionale; il fornitore manterrà la proprietà esclusiva o la comproprietà per noi.
  3. Gli utensili sono di nostra proprietà; il fornitore è tenuto a utilizzarli esclusivamente per la produzione della merce da noi ordinata. Il fornitore è tenuto ad assicurare a proprie spese gli utensili di nostra proprietà al valore di sostituzione contro i danni da incendio, acqua e furto. Allo stesso tempo, il fornitore ci cede tutti i diritti di risarcimento derivanti da questa assicurazione; noi accettiamo la cessione. Il fornitore è tenuto a eseguire a proprie spese e in tempo utile tutti i lavori di manutenzione e di ispezione dei nostri utensili, nonché tutti i lavori di manutenzione e di riparazione. Egli è tenuto a comunicarci immediatamente eventuali malfunzionamenti; in caso di omissione colposa, le richieste di risarcimento danni restano impregiudicate.


§ 10

Giurisdizione - Luogo di esecuzione

  1. Se il fornitore è un commerciante, la nostra sede commerciale sarà il foro competente; tuttavia, avremo anche il diritto di citare il fornitore presso il tribunale del suo luogo di residenza.
  2. Se non diversamente indicato nell'ordine, la nostra sede legale sarà il luogo di esecuzione.
  3. Il nostro rapporto contrattuale con il fornitore sarà regolato esclusivamente dal diritto tedesco, ad esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni.


§ 11

Clausola di esclusione della responsabilità

Qualora una delle suddette disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Acquisto dovesse risultare nulla, inefficace o inapplicabile per qualsiasi motivo, la validità delle restanti disposizioni e del contratto sottostante non ne risentirà.

In tal caso, al posto delle disposizioni non valide o inapplicabili si applicheranno le disposizioni di legge.